Dopo il Tar arriva anche la bocciatura del Consiglio di Stato che oggi si è espresso sul ricorso promosso dalla Regione Calabria e dal facente funzioni Spirlì. Niente da fare per il Governatore facente funzioni che incassa un’altra bocciatura per la sua ordinanza di sospensione dell’attività didattica in presenza.

“Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal
Presidente del T.A.R., a fronte del testuale disposto dell’art. 56 c.p.a. può essere
considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che
definisca o rischi di definire in maniera irreversibile la materia del contendere,
dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta
dialettica tra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado;
Ritenuto che, nella controversia in esame, gli effetti della ordinanza regionale
impugnata in primo grado sono stabiliti a decorrere dal 7 e fino al 15 gennaio 2021;
Considerato che il decreto presidenziale impugnato ha fissato, per la trattazione
collegiale, la camera di consiglio del 10 febbraio 2021, sicché la pronuncia collegiale
interverrà ad alcune settimane dalla cessazione di efficacia dell’ordinanza collegiale sospesa con il decreto qui impugnato;
L’istanza cautelare in appello è perciò ammissibile.
Considerato, quanto ai profili di censura della Regione appellante, che l’ampia
motivazione del decreto presidenziale resiste alle critiche formulate, con particolare riferimento:

  • alla circostanza che, a fronte di norme statali successive alla ordinanza regionale, la eventuale misura regionale più restrittiva, tenuto conto della rilevanza del diritto alla istruzione e del contesto di socialità specialmente per gli alunni più giovani, avrebbe dovuto essere motivata con dati scientifici evidenzianti il collegamento tra focolai
    attivi sul territorio e impatto della attività scolastica in presenza;
  • alla circostanza che, trattandosi di Regione non classificata “zona rossa” (il che imporrebbe per alcune classi il ripristino della DAD), nella ordinanza regionale vi è una chiusura generalizzata senza alcuna, ove esistente, indicazione di zone interessate da incremento di contagi; né, peraltro, le problematiche relative al trasporto (movimentazione di persone) – risolvibili con diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati – possono giustificare la comressione grave di diritti costituzionalmente tutelati dagli studenti interessati.”