Una ordinanza che si propone soprattutto di essere una iniziativa di sensibilizzazione per sollecitare i proprietari di cani ad adottare un comportamento responsabile e rispettoso verso la propria città e i propri concittadini.

E’ l’ordinanza emessa questa mattina dal sindaco Voce relativa a disposizioni in materia di conduzione degli animali, raccolta delle deiezioni e decoro urbano.

Sono molti i proprietari di cani che già collaborano in questo senso ma anche alla luce della riqualificazione che l’amministrazione sta effettuando in materia di decoro urbano e riqualificazione del verde pubblico, delle aiuole e degli spazi verdi si rende opportuna una nuova ordinanza finalizzata proprio a sensibilizzare sul tema.

Nel dispositivo si ordina:

1) ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, su tutte le aree del territorio comunale, compresi parchi e giardini ed ivi incluse le aree ed i percorsi destinati ai cani:

a) di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di versare acqua o altro liquido igienizzante sulle deiezioni liquide, in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso;

b) di condurre gli animali in qualsiasi spazio pubblico o aperto al pubblico muniti di strumenti idonei (paletta, sacchetto o altro apposito strumento) per un’igienica raccolta o rimozione delle deiezioni prodotte da questi ultimi e di una bottiglietta d’acqua o altro liquido igienizzante da versare sulle deiezioni liquide, atti a ripristinare l’igiene e il decoro del luogo;

c) di chiudere gli strumenti per la raccolta delle deiezioni per evitare la fuoriuscita delle deiezioni stesse o di esalazioni maleodoranti, conferendoli nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

d) di provvedere, dopo aver somministrato cibo agli animali o dopo aver svolto per questi qualsiasi attività, all’immediata e completa pulizia dell’area pubblica.

Nell’ordinanza è previsto inoltre che:

2) al proprietario o ad altro detentore, di cani accompagnati l’utilizzo del guinzaglio, consentendo l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

3) Negli spazi destinati ai cani, segnalati con appositi cartelli e delimitazioni, gli stessi possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio, fermo restando le condizioni di sicurezza e l’uso della museruola, quando necessario;

4) Anche negli spazi di cui al punto precedente è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali;

5) E’ previsto inoltre:

– il divieto di accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per scopi specifici, in particolare:

a) aree giochi per bambini;

b) aiuole o aree attrezzate con fiori, piante o arredi urbani facilmente danneggiabili, segnalate con appositi cartelli;

I divieti di circolazione di cui alla lettera a) del punto precedente non si applicano per gli animali che conducono persone non vedenti o con disabilità;

Gli obblighi di cui al punto 1) non si applicano alle persone non vedenti accompagnati da cani guida e a particolari categorie di persone disabili impossibilitate alla raccolta delle deiezioni.

Sono previste una serie di sanzioni per le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza:

– alla violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 4) consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 166,66, oltre alle spese del procedimento (art. 16 l. 689/1981);

– alla violazione delle disposizioni di cui ai punti 2) e 5) consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50,00, oltre alle spese del procedimento (art. 16 l. 689/1981);

– alla violazione delle disposizione di cui ai punti 1) e 4) consegue anche la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;

In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento comunale di polizia urbana per la civile convivenza in città”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019, è applicabile, su richiesta e ove ne ricorrano le condizioni, la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione personale di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all’importo della sanzione pecuniaria.